Art. 2
In vigore dal 17 dic 2021
Quando, al fine di proteggere le persone con riguardo al trattamento dei loro dati personali, le autorità competenti degli Stati membri esercitano i poteri di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/ 679 in relazione ai trasferimenti di dati che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all' della presente decisione, lo Stato membro interessato ne informa senza indugio la Commissione.
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