Art. 1
Comunicazione dei dati
In vigore dal 17 dic 2021
Comunicazione dei dati
Gli Stati membri comunicano i dati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/904 nel formato stabilito nell'allegato I della presente decisione.
Essi presentano la relazione di controllo della qualità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, di detta direttiva per quanto riguarda tali dati nel formato stabilito nell'allegato II della presente decisione.
Storico versioni
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