Art. 2 · Delega e subdelega

Art. 2

Delega e subdelega

In vigore dal 10 dic 2021
Delega e subdelega 1.   La presidente delega al responsabile generale dei servizi (Chief Services Officer — CSO) il potere di rilasciare un lasciapassare dell’Unione ai richiedenti della BCE. 2.   La presidente autorizza il CSO a subdelegare al direttore generale dei servizi interni e, in caso di sua indisponibilità, al direttore dell’amministrazione il potere di rilasciare un lasciapassare dell’Unione ai richiedenti della BCE. 3.   La decisione sul rilascio di un lasciapassare dell’Unione a un richiedente della BCE è adottata su base delegata o subdelegata solo se sono soddisfatti i criteri fissati a tal fine all’. 4.   La direzione generale servizi interni informa annualmente la presidente in merito alle decisioni adottate sulla base della delega prevista dal presente articolo.
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