Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 dic 2021
La decisione (PESC) 2020/1999 è così modificata: 1) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 La presente decisione si applica fino all’8 dicembre 2023 ed è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli si applicano in relazione alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato fino all’8 dicembre 2022.»; 2) l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
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