Art. 1
In vigore dal 6 dic 2021
La decisione (PESC) 2020/1999 è così modificata:
1)
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
La presente decisione si applica fino all’8 dicembre 2023 ed è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli si applicano in relazione alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato fino all’8 dicembre 2022.»;
2)
l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:2160:oj#art-1