Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 dic 2021
La presenza delle sostanze non attive ottametilciclotetrasilossano (D4), decametilciclopentasilossano (D5) e dodecametilcicloesasilossano (D6) in una concentrazione totale inferiore allo 0,1 % (p/p) nel biocida di cui all' non implica che il biocida abbia effetti inaccettabili sull'ambiente ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 528/2012.
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