Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 dic 2021
Il biocida di cui all' della presente decisione è da considerarsi conforme alle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 528/2012 a condizione che le autorizzazioni provvisorie rilasciate dagli Stati membri specifichino entrambe le condizioni seguenti: a) per l'uso 2 (preservazione in scatola di vernici e rivestimenti) e per l'uso 7 (preservazione di polimeri in dispersione), quali descritti nella domanda di riconoscimento reciproco, gli articoli trattati con il biocida possono essere utilizzati solo in ambienti chiusi; b) la persona responsabile dell'immissione sul mercato di tali articoli trattati provvede affinché sulla relativa etichetta figuri l'istruzione «Da utilizzare esclusivamente in ambienti chiusi».
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