Art. 1
In vigore dal 3 dic 2021
Non sono soddisfatte le condizioni necessarie per sospendere il dazio antidumping definitivo istituito dall' del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia in conformità all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.
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