Art. 4 · Attuazione

Art. 4

Attuazione

In vigore dal 2 dic 2021
Attuazione 1.   L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell'ambito dell'EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF. 2.   L'alto rappresentante autorizza la fornitura dell'assistenza soltanto dopo l'accettazione da parte del beneficiario dei diversi contratti, accordi, requisiti, obblighi e condizioni di cui alla presente decisione. 3.   L'attuazione delle attività di cui all', paragrafo 3, è effettuata da Expertise France. 4.   A norma dell'articolo 61, paragrafo 4, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza conclude i contratti necessari con i soggetti responsabili dell'attuazione.
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