Art. 1 · Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

In vigore dal 2 dic 2021
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica di Moldova («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»). 2.   L’obiettivo della misura di assistenza è quello di aumentare le capacità del servizio medico militare e del battaglione del genio delle forze armate della Repubblica di Moldova («forze armate»), compresa la loro capacità di fornire i rispettivi servizi ai civili in situazioni di crisi o di emergenza, nonché di rafforzare la capacità della Moldova di contribuire alle operazioni e missioni militari in ambito PSDC. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura delle seguenti attrezzature non concepite per l’uso letale della forza e forniture alle unità delle forze armate di cui a tale paragrafo: a) attrezzature medicche per il servizio medico militare; e b) attrezzature per lo smaltimento di ordigni esplosivi destinati al battaglione del genio. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo accordo tra l’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e l’entità di cui all’, paragrafo 2, della presente decisione a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a) della decisione (PESC) 2021/509.
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