Art. 4 · Attuazione

Art. 4

Attuazione

In vigore dal 2 dic 2021
Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   L’attuazione delle attività di cui all’, paragrafo 3, è effettuata: a) dall’Agenzia centrale lituana di gestione dei progetti per quanto riguarda l’, paragrafo 3, lettere a), b) e c); e b) dall’Accademia estone di e-government per quanto riguarda l’, paragrafo 3, lettera d).
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