Art. 5 · Contributi degli Stati partecipanti al partenariato sulla metrologia

Art. 5

Contributi degli Stati partecipanti al partenariato sulla metrologia

In vigore dal 24 nov 2021
Contributi degli Stati partecipanti al partenariato sulla metrologia 1.   Gli Stati partecipanti di cui all', paragrafo 1, apportano o provvedono affinché i rispettivi organismi di finanziamento nazionali apportino contributi, finanziari o in natura, pari ad almeno 363 milioni di EUR nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2031. Una quota dei contributi degli Stati partecipanti assume la forma di contributi finanziari. Gli Stati partecipanti stabiliscono tra loro i contributi collettivi e le modalità della loro erogazione. 2.   I contributi degli Stati partecipanti consistono in: a) contributi finanziari o in natura alle attività di attuazione di cui all', paragrafo 1; e b) contributi finanziari o in natura per coprire tutte le spese amministrative di EURAMET. 3.   I contributi finanziari o in natura di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, coprono i costi sostenuti dagli Stati partecipanti per l'attuazione delle attività di cui all', paragrafo 1, lettera b), previa deduzione di qualsiasi contributo finanziario diretto o indiretto dell'Unione a tali costi. 4.   I contributi finanziari o in natura di cui al paragrafo 2, lettera b), coprono i costi sostenuti dagli Stati partecipanti in relazione alle spese amministrative di EURAMET per l'attuazione del partenariato sulla metrologia. Tali spese amministrative non superano il 5 % del bilancio totale del partenariato sulla metrologia. 5.   Al fine di valutare i contributi in natura di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, i costi sono determinati secondo un approccio armonizzato, compresi criteri e procedure, che dovranno essere definiti dal comitato del partenariato sulla metrologia in conformità dell'. Nella misura del possibile, la rendicontazione dei costi rispetta le procedure di rendicontazione di cui al regolamento (UE) 2021/695, tenendo conto nel contempo delle consuete prassi contabili degli Stati partecipanti o degli organismi di finanziamento nazionali interessati, dei principi contabili applicabili dello Stato partecipante in cui hanno sede gli organismi nazionali di finanziamento in questione e dei principi contabili internazionali e dei principi internazionali d'informativa finanziaria applicabili. I costi sono certificati da un revisore indipendente nominato dagli Stati partecipanti o dagli organismi nazionali di finanziamento interessati. 6.   I contributi degli Stati partecipanti sono versati dopo l'adozione del programma di lavoro annuale. Se il programma di lavoro annuale è adottato nel corso dell'anno di riferimento, i contributi di cui al paragrafo 2, lettera b), che sono inclusi nel programma di lavoro annuale, possono comprendere i contributi versati a partire dal 1o gennaio di tale anno. I contributi di cui al paragrafo 2, lettera b), che sono versati dopo il 1o dicembre 2021, possono essere considerati contributi degli Stati partecipanti, a condizione che siano inclusi nel primo programma di lavoro annuale del partenariato sulla metrologia.
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