Art. 17 · Comunicazione di informazioni

Art. 17

Comunicazione di informazioni

In vigore dal 24 nov 2021
Comunicazione di informazioni 1.   EURAMET fornisce alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione delle valutazioni di cui all'. 2.   Attraverso EURAMET gli Stati partecipanti presentano alla Commissione eventuali informazioni richieste dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria del partenariato sulla metrologia. 3.   La Commissione include le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo nelle valutazioni di cui all'.
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