Art. 15 · Gruppo direttivo

Art. 15

Gruppo direttivo

In vigore dal 24 nov 2021
Gruppo direttivo 1.   La Commissione istituisce un gruppo direttivo. La Commissione ha l'obiettivo di garantire una rappresentanza equilibrata sotto il profilo geografico e di genere tra i suoi membri nonché un equilibrio in termini di competenze ed esperienza necessarie. Il gruppo direttivo è un organo consultivo del partenariato sulla metrologia e fornisce consulenze al partenariato sulle priorità emergenti per la ricerca metrologica a livello europeo, nonché sui modi in cui potenziare l'impatto delle sue attività di ricerca sull'industria, sull'economia e sulla società europee. In particolare: a) individua le tecnologie, le innovazioni, i mercati e le applicazioni industriali emergenti in cui la ricerca e l'innovazione metrologiche potrebbero essere pertinenti in futuro; b) individua i settori di ricerca che contribuiscono al buon funzionamento del mercato interno e all'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, nonché alle regolamentazioni e norme pertinenti; c) fornisce al partenariato sulla metrologia consulenze sulle priorità per i suoi futuri programmi di lavoro. 2.   Il gruppo direttivo è composto da 15 membri: a) quattro rappresentanti degli organismi europei di normazione e delle autorità di regolamentazione designati da EURAMET; b) quattro rappresentanti di vari partenariati europei istituiti a norma del regolamento (UE) 2021/695, che la Commissione designa con una procedura aperta e trasparente, garantendo una varietà di competenze e tipi di formazione; c) quattro rappresentanti della comunità scientifica europea, nominati dalla Commissione a seguito di una procedura aperta e trasparente, basata su un invito a manifestare interesse, con l'obiettivo di garantire una rappresentanza equilibrata sotto il profilo geografico e di genere, che copra le competenze e l'esperienza necessarie nei settori tecnici pertinenti e miri a formulare raccomandazioni indipendenti basate su dati scientifici; d) il presidente di EURAMET; e) un rappresentante designato dalla Commissione; e f) un rappresentante di un ministero nazionale che non sia membro del personale di un istituto nazionale di metrologia rappresentato in seno a EURAMET e che è nominato dal comitato del partenariato sulla metrologia. 3.   Il gruppo direttivo fornisce consulenze indipendenti sulle priorità scientifiche e su altre questioni pertinenti da affrontare nel programma di lavoro annuale del partenariato sulla metrologia, nonché su questioni specifiche, come richiesto dal comitato del partenariato sulla metrologia, e monitora i risultati scientifici nei settori adiacenti. 4.   Almeno il 50 % dei membri di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, è soggetto a rotazione al più tardi dopo la valutazione intermedia di cui all', paragrafo 1. 5.   Il gruppo direttivo è presieduto congiuntamente dai rappresentanti di cui al paragrafo 2, lettera e). 6.   Sono rese pubbliche tutte le raccomandazioni formulate dal gruppo direttivo.
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