Art. 1 · Partecipazione al partenariato europeo sulla metrologia

Art. 1

Partecipazione al partenariato europeo sulla metrologia

In vigore dal 24 nov 2021
Partecipazione al partenariato europeo sulla metrologia 1.   L'Unione partecipa al partenariato europeo sulla metrologia («partenariato sulla metrologia»), un partenariato europeo istituzionalizzato di cui all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/695, avviato congiuntamente da Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria (gli «Stati partecipanti») alle condizioni stabilite nella presente decisione. 2.   Gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo e qualsiasi paese terzo associato a Orizzonte Europa possono partecipare al partenariato sulla metrologia, purché soddisfino la condizione di cui all', paragrafo 1, lettera c). Tali Stati membri e paesi terzi sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione. 3.   I paesi terzi non associati a Orizzonte Europa possono partecipare al partenariato sulla metrologia a condizione che: a) concludano con l'Unione un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica che stabilisca i termini e le condizioni della loro partecipazione al partenariato; b) ottengano l'approvazione del comitato del partenariato sulla metrologia conformemente all', paragrafo 3, lettera g); e c) soddisfino la condizione stabilita all', paragrafo 1, lettera c). Un paese terzo che soddisfa le condizioni di cui al primo comma, è considerato uno Stato partecipante ai fini della presente decisione.
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