Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 nov 2021
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2027. Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dovesse stabilire disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all’energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cesserà di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore delle disposizioni in questione.
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