Art. 9 · Attività di formazione

Art. 9

Attività di formazione

In vigore dal 22 nov 2021
Attività di formazione Nell’ambito dei programmi possono essere erogati finanziamenti per offrire attività di formazione volte all’inclusione delle persone con minori opportunità, destinate anche a esperti, operatori, personale delle organizzazioni e partecipanti. Tali attività di formazione mirano a creare opportunità per lo scambio di migliori pratiche, lo sviluppo di competenze e la promozione di idee innovative riguardo alle misure per l’inclusione.
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