Art. 13
Piani d’azione per l’inclusione
In vigore dal 22 nov 2021
Piani d’azione per l’inclusione
1. Quale parte integrante dei loro programmi di lavoro, le agenzie nazionali di Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà sviluppano piani d’azione per l’inclusione, basati sul presente quadro di misure per l’inclusione, con particolare attenzione alle sfide specifiche riguardanti l’accesso ai programmi nei contesti nazionali. Esse riferiscono periodicamente alla Commissione i progressi conseguiti nell’attuazione dei rispettivi piani d’azione per l’inclusione.
2. La Commissione sorveglia su base periodica l’attuazione di tali piani d’azione per l’inclusione.
3. Ove necessario, la Commissione formula raccomandazioni e osservazioni rivolte alle agenzie nazionali in relazione ai loro piani d’azione per l’inclusione, al fine di migliorare l’elaborazione e l’attuazione dei contenuti di tali piani d’azione e il seguito da darvi.
Storico versioni
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