Art. 3 · Accordi con il beneficiario

Art. 3

Accordi con il beneficiario

In vigore dal 19 nov 2021
Accordi con il beneficiario 1.   L'alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza, e dalla misura urgente approvata dal Consiglio il 30 luglio 2021. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire: a) il rispetto da parte delle unità delle forze armate mozambicane formate dall'EUTM Mozambico del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; b) l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti; c) l'opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; d) che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non vadano perduti o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell'ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate in tali accordi, al termine del loro ciclo di vita. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:2032:oj#art-3