Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 nov 2021
In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, l’Estonia è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali se tali spese riguardano l’acquisto, il leasing, l’acquisto intracomunitario o l’importazione di autovetture non interamente utilizzate a fini professionali, nonché sulle relative spese di manutenzione, di riparazione e di carburante di tali automobili.
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