Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 nov 2021
La posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato per il commercio istituito dall’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l’Ecuador, dall’altra («accordo») in merito alle modifiche delle appendici 2, 2 A e 5 dell’allegato II dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio (3).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:1939:oj#art-1