Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 ott 2021
1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito sulle possibilità di pesca per gli stock condivisi, compresi gli stock di acque profonde, a norma dell’articolo 498 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (l’«accordo sugli scambi e la cooperazione») figura nell’allegato della presente decisione. 2.   La posizione dell’Unione di cui al paragrafo 1 è definita su base annuale conformemente all’.
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