Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 ott 2021
Il gruppo di prodotti «prodotti per la cura degli animali» comprende qualsiasi sostanza o miscela destinata a essere messa in contatto con il pelo degli animali per pulirlo o per migliorarne le condizioni, come gli shampoo e i balsami per animali. I prodotti per la cura degli animali non comprendono i prodotti commercializzati specificamente per uso disinfettante o antibatterico. Tale gruppo di prodotti comprende i prodotti da risciacquo per uso sia privato che professionale.
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