Art. 1
In vigore dal 20 ott 2021
L'articolo 6 della decisione (UE) 2017/175 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
I criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti “strutture ricettive” e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 30 giugno 2025.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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