Art. 1 · Ricorso

Art. 1

Ricorso

In vigore dal 18 ott 2021
La decisione (PESC)2017/824, è così modificata: 1) nel capitolo VIII il titolo è sostituito dal seguente: « Ricorso »; 2) l’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Ricorso 1.   Chiunque sia destinatario del presente statuto del personale può chiedere al direttore di decidere nei suoi confronti in merito a questioni disciplinate dallo statuto medesimo. Il direttore notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancata risposta alla domanda va considerata decisione implicita di rigetto contro la quale è possibile introdurre un reclamo ai sensi dei paragrafi seguenti. 2.   Chiunque sia destinatario del presente statuto del personale può presentare al direttore un reclamo avverso un atto che gli arrechi pregiudizio, sia che il direttore abbia preso una decisione, sia che non abbia preso una misura imposta da detto statuto. Il reclamo deve essere presentato entro tre mesi. Tale termine decorre: a) dal giorno della pubblicazione dell’atto, se si tratta di una misura di carattere generale; b) dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l’interessato ne prende conoscenza, se si tratta di una misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura tale da arrecare pregiudizio a una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e comunque al più tardi del giorno della pubblicazione; c) dalla data di scadenza del termine per la risposta qualora il reclamo riguardi una decisione implicita di rigetto ai sensi del paragrafo 1. 3.   Il direttore notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato entro quattro mesi dal giorno della presentazione del reclamo. Allo scadere di tale termine, la mancata risposta alla domanda costituisce una decisione implicita di rigetto contro la quale è possibile introdurre un ricorso ai sensi del paragrafo 5. In caso di risposta negativa, l’agente può chiedere l’intervento del Mediatore. Tale intervento non è obbligatorio. 4.   Il direttore nomina un Mediatore per un periodo di tre anni, rinnovabile. Il Mediatore è un giurista competente e indipendente. Esso riceve dal direttore e dall’agente interessato tutti i documenti che ritiene necessari per lo studio della controversia. Il Mediatore consegna le proprie conclusioni entro due mesi dalla data in cui è stato investito della controversia. Tali conclusioni non vincolano né il direttore né l’agente. Le spese sostenute per la mediazione sono a carico del Satcen se le conclusioni sono confutate dal direttore; sono per il 50 % a carico dell’agente se è quest’ultimo a rifiutarne i termini. 5.   La Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») è competente a pronunciarsi sulle controversie tra il Satcen e qualsiasi persona cui si applica il presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi del paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza giurisdizionale anche di merito. Gli agenti possono presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia nel presenti casi: a) un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se: i) il direttore ha ricevuto un reclamo ai sensi del paragrafo 2 nel termine ivi previsto, e ii) tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto; b) un ricorso di cui alla lettera a) è presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre: i) dal giorno della notifica della decisione presa in esito al reclamo, o ii) quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo presentato in applicazione del paragrafo 2, dalla data di scadenza del termine di risposta; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso, quest’ultimo termine inizia nuovamente; c) in deroga alla lettera b), l’interessato, dopo aver presentato al direttore un reclamo ai sensi del paragrafo 2, può presentare immediatamente ricorso alla Corte di giustizia, purché ad esso sia allegata una richiesta volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto contestato o delle misure provvisorie. In tal caso, il procedimento relativo all’azione principale dinanzi alla Corte di giustizia è sospeso fino al momento in cui viene presa una decisione esplicita o implicita di rigetto.»; 3. l’allegato X è abrogato.
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