Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 ott 2021
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella settima sessione della conferenza delle parti della convenzione di Aarhus («conferenza delle parti») con riguardo alla decisione VII/8f, relativa all’osservanza, da parte dell’Unione europea, degli obblighi che le incombono in virtù della convenzione di Aarhus («decisione VII/8f») in relazione al caso ACCC/C/2008/32, consiste nell’accettazione della decisione VII/8f e nell’approvazione delle conclusioni e delle raccomandazioni del comitato di controllo. L’Unione, tuttavia, provvede affinché tale decisione tenga conto dei punti seguenti: — la decisione VII/8f deve accogliere con favore il fatto che l’Unione abbia adottato tutte le misure necessarie per garantire la conformità alle conclusioni del comitato di controllo; e — la decisione VII/8f deve confermare che, all’entrata in vigore delle modifiche del regolamento (CE) n. 1367/2006, l’Unione si sarà pienamente conformata alle raccomandazioni del comitato di controllo dell’osservanza in relazione al caso ACCC/C/2008/32. Nella dichiarazione sulla decisione VII/8f relativa al caso ACCC/C/2008/32, l’Unione sottolinea il ruolo centrale dei giudici nazionali dell’Unione come giudici di diritto comune in materia di diritto dell’Unione e la validità del sistema del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE come mezzo di ricorso.
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