Art. 3 · Metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempimento degli obblighi di notifica relativi alle riserve minime

Art. 3

Metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempimento degli obblighi di notifica relativi alle riserve minime

In vigore dal 7 ott 2021
Metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempimento degli obblighi di notifica relativi alle riserve minime Laddove la BCE irroghi una sanzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2531/98 per inadempimento dell’obbligo di notificare alla competente banca centrale nazionale le restrizioni che impedirebbero ad un’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o cedere i propri fondi detenuti quale riserva minima ai sensi dell’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), le sanzioni applicabili si calcolano sulla base della formula e del metodo stabiliti nell'allegato II alla presente decisione.
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