Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 7 ott 2021
Ambito di applicazione 1.   La presente decisione si applica ai cittadini della Gambia soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806. 2.   Essa non si applica ai cittadini della Gambia esentati dall’obbligo del visto a norma dell’articolo 4 o 6 del regolamento (UE) 2018/1806. 3.   La presente decisione non si applica ai cittadini della Gambia che presentano domanda di visto e che sono familiari di un cittadino dell’Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o ai familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il paese terzo, dall’altra. 4.   La presente decisione lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire: a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale; b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o da altre organizzazioni intergovernative internazionali con sede in uno Stato membro, o sotto i loro auspici; c) in base a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia, come modificato da ultimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2021:1781:oj#art-1