Art. 90 · Procedura di comitato

Art. 90

Procedura di comitato

In vigore dal 5 ott 2021
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato («comitato PTOM»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Ai fini dell', paragrafo 6, e dell', paragrafo 8, dell'allegato II, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Ai fini dell' dell'allegato III e degli dell'allegato IV, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio (28). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. 5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. 6.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'. 7.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
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