Art. 77 · Principi della cooperazione finanziaria

Art. 77

Principi della cooperazione finanziaria

In vigore dal 5 ott 2021
Principi della cooperazione finanziaria 1.   L'assistenza finanziaria dell'Unione si basa sui principi di partenariato, titolarità, allineamento con i sistemi territoriali, complementarità e sussidiarietà. 2.   Le operazioni finanziate nel quadro della presente decisione possono assumere la forma di aiuti programmabili o non programmabili. 3.   L'assistenza finanziaria dell'Unione: a) è attuata tenendo debitamente conto delle caratteristiche geografiche, sociali e culturali dei singoli PTOM, come pure delle loro specifiche potenzialità; b) garantisce un apporto di risorse su base prevedibile e regolare; c) è flessibile e adeguata alla situazione di ciascun PTOM; e d) si svolge nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ogni partner. 4.   L'attuazione degli interventi è affidata alle autorità del PTOM interessato, fatte salve le competenze della Commissione volte a garantire una sana gestione finanziaria nell'uso dei fondi dell'Unione.
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