Art. 77
Principi della cooperazione finanziaria
In vigore dal 5 ott 2021
Principi della cooperazione finanziaria
1. L'assistenza finanziaria dell'Unione si basa sui principi di partenariato, titolarità, allineamento con i sistemi territoriali, complementarità e sussidiarietà.
2. Le operazioni finanziate nel quadro della presente decisione possono assumere la forma di aiuti programmabili o non programmabili.
3. L'assistenza finanziaria dell'Unione:
a)
è attuata tenendo debitamente conto delle caratteristiche geografiche, sociali e culturali dei singoli PTOM, come pure delle loro specifiche potenzialità;
b)
garantisce un apporto di risorse su base prevedibile e regolare;
c)
è flessibile e adeguata alla situazione di ciascun PTOM; e
d)
si svolge nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ogni partner.
4. L'attuazione degli interventi è affidata alle autorità del PTOM interessato, fatte salve le competenze della Commissione volte a garantire una sana gestione finanziaria nell'uso dei fondi dell'Unione.
Storico versioni
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