Art. 48 · Condizioni relative ai movimenti di rifiuti

Art. 48

Condizioni relative ai movimenti di rifiuti

In vigore dal 5 ott 2021
Condizioni relative ai movimenti di rifiuti 1.   I movimenti di rifiuti tra gli Stati membri e i PTOM sono controllati conformemente al diritto internazionale, in particolare alla convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (21) (convenzione di Basilea), e al diritto dell'Unione. L'Unione sostiene l'instaurazione e lo sviluppo di un'efficace cooperazione internazionale in questo settore al fine di proteggere l'ambiente e la sanità pubblica. 2.   Per quanto riguarda i PTOM che, a motivo del loro status costituzionale, non sono parti della convenzione di Basilea, le rispettive autorità competenti accelerano l'adozione della legislazione interna e dei regolamenti amministrativi necessari per attuare la convenzione di Basilea nei rispettivi territori. 3.   Gli Stati membri cui sono connessi i PTOM promuovono l'adozione, da parte di questi ultimi, della legislazione interna e dei regolamenti amministrativi necessari per attuare la pertinente normativa dell'Unione in materia di rifiuti e spedizioni di rifiuti. 4.   Un PTOM e lo Stato membro cui è connesso possono applicare le proprie procedure alle esportazioni di rifiuti dal PTOM verso tale Stato membro. In questi casi, lo Stato membro cui è connesso il PTOM notifica alla Commissione la legislazione applicabile, nonché qualsiasi successiva modifica di tale legislazione.
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