Art. 47
Non discriminazione
In vigore dal 5 ott 2021
Non discriminazione
1. L'Unione non fa discriminazioni tra i PTOM e i PTOM non fanno discriminazioni tra gli Stati membri.
2. In conformità dell', l'attuazione delle disposizioni specifiche previste dalla presente decisione e, in particolare, dall', paragrafo 2, dagli e dall', paragrafo 3, non è considerata una discriminazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:1764:oj#art-47