Art. 46 · Misure adottate dai PTOM

Art. 46

Misure adottate dai PTOM

In vigore dal 5 ott 2021
Misure adottate dai PTOM 1.   Le autorità dei PTOM possono mantenere o istituire, per quanto riguarda l'importazione di prodotti originari dell'Unione, i dazi doganali o le restrizioni quantitative che ritengono necessari in considerazione del rispettivo fabbisogno di sviluppo. 2.   Per i settori contemplati dal presente capo, i PTOM accordano all'Unione un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole applicabile a qualsiasi grande economia commerciale definita al paragrafo 4. 3.   Il paragrafo 2 non osta a che un PTOM conceda ad altri PTOM o ad altri paesi in via di sviluppo un trattamento più favorevole di quello concesso all'Unione. 4.   Ai fini del presente titolo, per «grande economia commerciale» si intende un paese sviluppato oppure un paese che rappresenta una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1% o, fatto salvo il paragrafo 3, un gruppo di paesi, operanti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di integrazione economica, che nel suo insieme rappresenta una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5%. Ai fini di questo calcolo si fa ricorso agli ultimi dati ufficiali disponibili dell'OMC sui principali esportatori nel commercio internazionale di merci, escludendo gli scambi intra-Unione. 5.   Le autorità dei PTOM comunicano alla Commissione le tariffe doganali e gli elenchi delle restrizioni quantitative applicate in conformità della presente decisione. Le autorità dei PTOM comunicano altresì alla Commissione le successive modifiche a mano a mano che vengono adottate.
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