Art. 4 · Gestione dell'associazione

Art. 4

Gestione dell'associazione

In vigore dal 5 ott 2021
Gestione dell'associazione Alla gestione dell'associazione provvedono la Commissione e le autorità dei PTOM e, se del caso, lo Stato membro cui è connesso il PTOM, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie.
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