Art. 12
Compiti dei soggetti non governativi
In vigore dal 5 ott 2021
Compiti dei soggetti non governativi
1. I soggetti non governativi possono intervenire nello scambio di informazioni e nelle consultazioni riguardanti la cooperazione, in particolare nell'elaborazione e nell'attuazione dell'assistenza, dei progetti o dei programmi in materia di cooperazione. Possono essere loro delegati poteri di gestione finanziaria per l'attuazione di tali progetti o programmi onde favorire le iniziative locali di sviluppo.
2. I soggetti non governativi ammissibili alla gestione decentrata dei progetti o programmi sono individuati di comune accordo tra le autorità dei PTOM, la Commissione e lo Stato membro cui è connesso il PTOM, tenendo conto delle questioni trattate, delle loro competenze e dei loro settori di attività. Il processo di individuazione viene svolto in ciascun PTOM, nell'ambito dell'ampio processo di dialogo e delle consultazioni di cui all'.
3. L'associazione mira a contribuire agli sforzi compiuti dai PTOM per potenziare le organizzazioni della società civile, in particolare per facilitarne la creazione e lo sviluppo, nonché la messa a punto delle disposizioni necessarie ad avviare la loro partecipazione alla progettazione, all'attuazione e alla valutazione delle strategie e dei programmi di sviluppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:1764:oj#art-12