Art. 5 · Equivalenza dei requisiti applicati agli enti creditizi e alle imprese di investimento ai fini dell’articolo 142 del regolamento (UE) n. 575/2013

Art. 5

Equivalenza dei requisiti applicati agli enti creditizi e alle imprese di investimento ai fini dell’articolo 142 del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 1 ott 2021
Equivalenza dei requisiti applicati agli enti creditizi e alle imprese di investimento ai fini dell’articolo 142 del regolamento (UE) n. 575/2013 Ai fini dell’articolo 142, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, è considerato che i paesi terzi e i territori elencati nell’allegato V della presente decisione applichino disposizioni di vigilanza e normative equivalenti a quelle vigenti nell’Unione.
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