Art. 3
In vigore dal 30 set 2021
La possibilità di utilizzare temporaneamente le risorse finanziarie già impegnate per l’ammodernamento e l’adeguamento della flotta al fine di coprire il fabbisogno urgente di liquidità, come previsto dalla legge del 2010, non è stata esercitata nel caso di Laziomar. Pertanto non costituisce un aiuto di Stato a favore di Laziomar ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
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