Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 set 2021
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella procedura scritta dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in riferimento alla proposta di linea comune sulla riduzione temporanea del pagamento in acconto minimo si basa sul progetto di proposta dell’Unione europea di una linea comune (2).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:2180:oj#art-1