Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 set 2021
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti istituito dal trattato che istituisce la Comunità dei trasporti in meritoall’istituzione di un comitato tecnico sul trasporto per via navigabile e la multimodalità si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo regionale (2). Modifiche minori di tale progetto di decisione possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:1743:oj#art-1