Art. 3
In vigore dal 28 set 2021
1. Entro il 1o gennaio 2022 gli Stati membri designano e mettono a disposizione su base non esclusiva le bande di frequenze accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz per la radio mobile ferroviaria, conformemente alle condizioni tecniche di cui all’allegato.
2. Entro il 1o gennaio 2025, sulla base della domanda nazionale, gli Stati membri designano e mettono a disposizione su base non esclusiva la banda di frequenze non accoppiata 1 900-1 910 MHz per la radio mobile ferroviaria, conformemente alle condizioni tecniche di cui all’allegato.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le reti che utilizzano le bande di frequenze di cui al paragrafo 1 offrano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti.
4. Gli Stati membri in cui al 1o gennaio 2022 non sono forniti servizi ferroviari applicano il paragrafo 1 solo non appena è prevista l’attivazione di una linea ferroviaria.
Storico versioni
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