Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 set 2021
1.   Al fine di sostenere gli Stati membri della Lega degli Stati arabi (LSA) nella loro attuazione nazionale del programma d’azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti («UNPOA») e dello strumento internazionale per il rintracciamento, l’Unione perseguirà i seguenti obiettivi: — sviluppare in modo sostenibile la capacità nazionale degli Stati membri della LSA di lottare contro la proliferazione illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW), combattere il terrorismo e potenziare la sicurezza in situazioni postbelliche, nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani; — sviluppare in modo sostenibile la capacità regionale della LSA di affrontare le stesse sfide; — rafforzare il controllo nazionale degli Stati membri della LSA in materia di SALW nelle fasi cruciali del loro ciclo di vita; — potenziare lo scambio delle migliori prassi e degli insegnamenti tratti. 2.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione sostiene, mediante la presente decisione, azioni concernenti i seguenti settori: — controllo internazionale dei trasferimenti di SALW (lotta contro i flussi illegali di armi); — identificazione e smantellamento delle fonti di armi di piccolo calibro illegali (sviluppo delle capacità dei servizi di contrasto); — altre misure relative al controllo delle armi di piccolo calibro, tra cui la gestione delle scorte, il controllo dei relativi rifornimenti e la sicurezza; — disarmo, smobilitazione e reinserimento; — comunicazione di informazioni pertinenti alle SALW illegali e potenziamento del controllo delle SALW. 3.   Una descrizione dettagliata del progetto di cui ai paragrafi 1 e 2 è riportata nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2021:1726:oj#art-1