Art. 2 · Rinnovo dell’autorizzazione

Art. 2

Rinnovo dell’autorizzazione

In vigore dal 17 ago 2021
Rinnovo dell’autorizzazione L’autorizzazione all’immissione in commercio dei seguenti prodotti è rinnovata conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato SYN-BTØ11-1; b) mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato SYN-BTØ11-1; c) prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato SYN-BTØ11-1 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
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