Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 13 ago 2021
Modifiche La decisione BCE/2014/29 è modificata come segue: 1. il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione della Banca centrale europea, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati (BCE/2014/29)»; 2. l’ è sostituito dal testo seguente: «A rticolo 1 Ambito di applicazione Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento quadro sull’MVU, la presente decisione stabilisce le procedure relative alla presentazione alla BCE di dati segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati sulla base del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 (*1) della Commissione, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (*2) e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione (*3). (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all’Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all’articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1)." (*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1)." (*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato (GU L 89 del 16.3.2021, pag. 3).»;" 3. l’ è sostituito dal testo seguente: « Date di invio 1.   Le autorità nazionali competenti inviano i dati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/453, a loro comunicati dai soggetti vigilati in conformità alle seguenti disposizioni: a) Le autorità nazionali competenti inviano alla BCE entro le ore 12 all’ora dell’Europa centrale (Central European Time, CET) (*4) nel decimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui all’ e all’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e alle relative date di segnalazione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/453, i dati relativi ai seguenti soggetti: i) soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti; ii) soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato; iii) soggetti vigilati che sono classificati come significativi in conformità con il criterio dei tre enti creditizi più significativi nei propri Stati membri e che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a segnalare su base consolidata; iv) altri soggetti vigilati che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a segnalare su base consolidata, che sono gli enti creditizi di maggiori dimensioni nello Stato membro ai sensi dell’, paragrafo 3, della decisione della decisione dell’ABE del 5 giugno 2020 concernente le segnalazioni a fini di vigilanza da parte delle autorità competenti all’ABE (EBA/DC/2020/334) (*5); b) laddove non trovi applicazione il punto di cui alla lettera a), le autorità nazionali competenti trasmettono alla BCE, entro le ore 12 CET nel venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle pertinenti date d’invio di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e alle pertinenti date di segnalazione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/453, i dati relativi ai seguenti soggetti: i) soggetti vigilati significativi; ii) soggetti vigilati meno significativi. 2.   Le autorità nazionali competenti segnalano alla BCE i dati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 conformemente a quanto segue: a) le autorità nazionali competenti segnalano alla BCE entro le ore 12 CET nel decimo giorno lavorativo successivo alle pertinenti date d’invio di cui alla disposizione pertinente per ciascuna voce di dati del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, i dati relativi ai seguenti soggetti: i) soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti; ii) soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato; iii) soggetti vigilati che sono classificati come significativi in conformità al criterio dei tre enti creditizi più significativi nei propri Stati membri e che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a segnalare su base consolidata; iv) soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti, nella misura in cui rappresentano il massimo livello di consolidamento nell’Unione e soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni su base individuale se non fanno parte di un gruppo vigilato, in conformità all’, paragrafo 2, della decisione EBA/DC/2020/337 dell’ABE; b) laddove non trovi applicazione il punto di cui alla lettera a), le autorità nazionali competenti segnalano alla BCE entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date d’invio di cui alla pertinente disposizione per ciascuna voce di dati nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, i dati relativi ai seguenti soggetti: i) soggetti vigilati significativi; ii) soggetti vigilati meno significativi. (*4)  La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell’Europa centrale." (*5)  Disponibile sul sito Internet dell’ABE.»;" 4. è aggiunto il seguente articolo 7 ter: «Articolo 7 ter Prima segnalazione successiva all’efficacia della decisione (UE) 2021/1396 della Banca centrale europea (BCE/2021/39) Le autorità nazionali competenti inviano i dati a loro comunicati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 in conformità alla decisione (UE) 2021/1396 della Banca centrale europea (BCE/2021/39) (*) a partire dalle prime date d’invio o di segnalazione applicabili che intervengono successivamente alla decorrenza degli effetti della presente decisione. (*)  Decisione (UE) 2021/1396 della Banca centrale europea, del 13 agosto 2021, che modifica la decisione BCE/2014/29 relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 680/2014 e (UE) 2016/2070 della Commissione (BCE/2021/39) (GU L 300 del 24.8.2021, pag. 74).»."
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