Art. 1
Modifiche
In vigore dal 3 ago 2021
Modifiche
La decisione (UE) 2018/546 (BCE/2018/10) è modificata come segue:
1.
L’ è modificato come segue:
a)
il punto 1) è sostituito dal seguente:
«1)
per “decisione sui fondi propri” si intende una delle seguenti decisioni: a) una decisione della BCE relativa all'autorizzazione a classificare uno strumento come strumento di capitale primario di classe 1; b) una decisione della BCE relativa all’autorizzazione a classificare uno strumento come strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 o come strumento di capitale di classe 2; c) una decisione della BCE relativa all’autorizzazione a includere gli utili di periodo o di fine esercizio; e d) una decisione della BCE relativa all’autorizzazione a ridurre i fondi propri. Ai fini della presente decisione, una decisione sui fondi propri include anche l’approvazione della risposta della BCE a una richiesta di consultazione di un’autorità di risoluzione sulla riduzione degli strumenti di passività ammissibili;»;
b)
sono inseriti i seguenti punti 16), 17) e 18):
«16)
per “gruppo vigilato significativo” si intende un gruppo vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 22) dell' del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (*);
17)
per “autorizzazione preventiva generale” si intende l'autorizzazione generale a intraprendere una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per ridurre i fondi propri, concessa in conformità all’articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.»;
18)
per “delicatezza” si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; c) il progetto di decisione, una volta adottato può attirare l’attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; o d) un’autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di decisione proposto.
(*) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).»;"
2.
L’ è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Ai sensi dell'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), il Consiglio direttivo delega ai capi delle unità operative designate dal Comitato esecutivo in conformità all'articolo 5 di tale decisione, il potere di adottare le seguenti decisioni sui fondi propri relative a:
a)
autorizzazione a classificare gli strumenti di capitale quali strumenti del capitale primario di classe 1, come disposto all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
autorizzazione a classificare gli strumenti di capitale quali strumenti aggiuntivi di classe 1 o quali strumenti di classe 2, ove richiesto dalla normativa nazionale;
c)
autorizzazione in relazione alle riduzioni dei fondi propri di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
d)
autorizzazione all'inclusione di utili intermedi o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 da parte di un ente prima che l'ente abbia adottato una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio per l'anno di riferimento, come previsto all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
e)
risposte alle richieste di consultazione di un’autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, compreso l'accordo sul margine proposto fino al quale, a seguito dell’azione di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità di risoluzione ritiene necessario che i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente superino i requisiti ad esso imposti.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Una decisione sui fondi propri di cui al paragrafo 1 è adottata mediante una decisione delegata solo se sono soddisfatti i criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui agli .»;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Le decisioni in materia di fondi propri non possono essere adottate con decisione delegata qualora la complessità della valutazione o la delicatezza della questione richieda che le decisioni siano adottate con procedura di non obiezione.»;
d)
sono aggiunti i paragrafi 4 e 5 seguenti:
«4. I capi delle unità operative sottopongono al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo, ai fini dell'adozione con procedura di non obiezione, una decisione sui fondi propri che soddisfi i criteri per l'adozione delle decisioni delegate di cui agli articoli da 3 a 5 ter qualora la valutazione prudenziale di tale decisione sui fondi propri abbia un impatto diretto sulla valutazione prudenziale di un'altra decisione che deve essere adottata con procedura di non obiezione.
5. La delega di poteri decisionali ai sensi del paragrafo 1 si applica a:
a)
l’adozione di decisioni di vigilanza da parte della BCE;
b)
l'adozione da parte della BCE di istruzioni impartite, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, alle autorità nazionali competenti con le quali la BCE ha instaurato una cooperazione stretta;
c)
l’approvazione della risposta della BCE alle richieste di consultazione di un’autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, compreso l'accordo sul margine proposto fino al quale, a seguito dell'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di risoluzione ritiene necessario che i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente superino i requisiti ad esso imposti.»;
3.
il titolo dell’ è sostituito dal seguente:
«
Criteri per l'adozione di decisioni delegate in materia di autorizzazione per la classificazione degli strumenti di capitale quali strumenti del capitale primario di classe 1
»;
4.
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
«1. Le decisioni in materia di classificazione degli strumenti di capitale quali strumenti del capitale primario di classe 1 è assunta con decisione delegata nel caso in cui il tipo di strumenti rispetto ai quali si richiede l'autorizzazione sia presente, al momento della ricezione della domanda da parte della BCE, nell'elenco dell'ABE.»;
5.
il titolo dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«
Criteri per l'adozione di decisioni delegate in materia di autorizzazione per la classificazione degli strumenti quali strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2
»;
6.
all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
«1. Qualora sia richiesta un'autorizzazione in base alla normativa nazionale, le decisioni in materia di autorizzazione per la classificazione degli strumenti di capitale quali strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 è assunta con decisione delegata.»;
7.
all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
«2. Le decisioni negative non possono essere adottate con decisione delegata.»;
8.
L’articolo 5 è modificato come segue:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Criteri per l’adozione di decisioni delegate in materia di autorizzazione per le riduzioni dei fondi propri
»;
b)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le decisioni in materia di autorizzazione per le riduzioni dei fondi propri sono adottate mediante una decisione delegata in conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3, 3 bis, 4 e 4 bis.»;
c)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le riduzioni con sostituzione, le decisioni sono adottate mediante una decisione delegata nel caso in cui:
a)
lo strumento sostitutivo sia uno strumento del capitale primario di classe 1 con un importo nominale uguale o superiore all'importo nominale dello strumento sostituito; o
b)
lo strumento sostitutivo sia uno strumento aggiuntivo di classe 1 di importo nominale uguale o superiore all'importo nominale dello strumento sostituito, se lo strumento sostituito è uno strumento aggiuntivo di classe 1; o
c)
lo strumento sostitutivo sia uno strumento aggiuntivo di classe 1 o uno strumento di classe 2 di importo nominale uguale o superiore all'importo nominale dello strumento sostituito, se lo strumento sostituito è uno strumento di classe 2.
Qualora uno strumento sostitutivo o uno strumento sostituito di cui alle lettere da a) a c) non abbia un importo nominale, l'importo di riferimento è invece l'importo nozionale di tale strumento.
Qualora l'importo nominale (o, nel caso di cui al comma precedente, l'importo nozionale) di uno strumento sostituito sia superiore all'importo dello strumento che è ammissibile come fondi propri, l'importo di riferimento è invece l’importo ammissibile come fondi propri.»;
d)
al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
a seguito della riduzione, i fondi propri superino e si prevede che continuino a superare, per almeno tre esercizi finanziari dalla data della domanda, i requisiti previsti all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, i fondi propri di cui è prevista la detenzione in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1024/2013, il requisito combinato di riserva di capitale come definito al punto 6 dell’articolo 128 della direttiva 2013/36/UE e gli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all'ultima decisione SREP disponibile; e»;
e)
al paragrafo 3, il punto di cui alla lettera b), è sostituito come segue:
«b)
l'impatto della riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale sia inferiore a 100 punti base a livello consolidato di un gruppo vigilato significativo, o a livello individuale di un soggetto vigilato significativo, se tale soggetto vigilato significativo non fa parte di un gruppo vigilato significativo. Se la riduzione è finalizzata a coprire perdite esistenti o riserve negative e tale riduzione non ha alcun impatto sul livello dei fondi propri, il criterio della soglia di 100 punti base si considera soddisfatto.»;
f)
è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
«3 bis. Le decisioni sull’autorizzazione preventiva generale ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e le decisioni sull’autorizzazione per un importo specifico predeterminato a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 241/2014 (*) sono adottate con decisione delegata se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 o se la decisione costituisce il rinnovo di una decisione esistente ed è concessa per lo stesso importo predefinito o per un importo predefinito inferiore.
(*) Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).»;"
g)
è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
«4 bis. Le disposizioni relative all’autorizzazione di riduzioni dei fondi propri possono essere revocate con decisione delegata se la revoca è richiesta dal destinatario della decisione.»;
h)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ove, ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 bis, una decisione in materia di riduzione dei fondi propri non possa essere adottata con decisione delegata, essa è adottata in conformità alla procedura di non obiezione.»;
9.
è inserito il seguente articolo 5 bis:
«Articolo 5 bis
«Criteri per l'adozione di decisioni delegate sull’autorizzazione a includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1
1. Le decisioni ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 relative all'autorizzazione a includere gli utili di periodo o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 prima che l'ente abbia adottato una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio per l'anno di riferimento, compresi gli utili che non soddisfano il requisito di cui all', paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/656 (BCE/2015/4), sono adottate con decisione delegata se sono soddisfatti i criteri indicati di seguito:
a)
la condizione relativa alla verifica di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 è soddisfatta in conformità all'articolo 4 della decisione (UE) 2015/656 (BCE/2015/4);
b)
l'ente ha dimostrato che tutti gli oneri e dividendi prevedibili sono stati dedotti dall'importo di tali utili in conformità all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 5, della decisione (UE) 2015/656 (BCE/2015/4) e alla lettera c), secondo il caso;
c)
l'importo dei dividendi prevedibili che l'ente deve dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio è determinato in conformità all', paragrafi 2, 4, 5 e 6, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 o, nei casi precisati all’articolo 5, paragrafo 3, della decisione (UE) 2015/656 (BCE/2015/4), è dedotto un importo più elevato calcolato in conformità a tale articolo.
2. Le decisioni negative non possono essere adottate con decisione delegata.»;
10.
è aggiunto il seguente articolo 5 ter:
«Articolo 5 ter
Criteri per l’approvazione delle risposte alle richieste di consultazione di un’autorità di risoluzione relative alla riduzione degli strumenti di passività ammissibili
1. Nel caso la BCE sia consultata o sia richiesto il suo consenso da parte di un’autorità di risoluzione ai sensi dell’articolo 78 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la decisione relativa all’approvazione della risposta della BCE a tale richiesta di consultazione è assunta con decisione delegata, salvo che si verifichino le condizioni di cui al paragrafo 2.
2. Qualora la BCE non sia d'accordo o sia solo parzialmente d'accordo con l'autorità di risoluzione sulla questione riguardo alla quale è stata consultata o è stato chiesto il suo consenso ai sensi dell'articolo 78 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la decisione sull’approvazione della risposta della BCE non può essere assunta con decisione delegata.»;
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