Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 3 ago 2021
Modifiche La decisione (UE) 2017/934 (BCE/2016/41) è modificata come segue: 1. all’, è aggiunto il seguente punto 9): «9)   per “delicatezza” si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; c) il progetto di decisione, una volta adottato può attirare l’attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; o d) un’autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di decisione proposto.»; 2. all’, sono aggiunti i seguenti paragrafi da 3 a 5: «3.   Una modifica di una decisione in materia di significatività non può essere adottata con decisione delegata qualora la complessità della valutazione o la delicatezza della questione richieda che essa sia adottata con procedura di non obiezione. 4.   La delega di poteri decisionali ai sensi del paragrafo 1 si applica: a) all’adozione da parte della BCE di decisioni di vigilanza; b) all’adozione da parte della BCE di istruzioni impartite alle autorità nazionali competenti con le quali la BCE ha instaurato una cooperazione stretta, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, 5.   I capi delle unità operative sottopongono al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo, ai fini dell’adozione con procedura di non obiezione, una modifica a una decisione in materia di significatività che soddisfi i criteri per l’adozione delle decisioni delegate di cui all'articolo 3, qualora la valutazione prudenziale di tale modifica a una decisione in materia di significatività abbia un impatto diretto sulla valutazione prudenziale di un'altra decisione che deve essere adottata con procedura di non obiezione.».
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