Art. 9
In vigore dal 30 lug 2021
La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2022 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Nel riesaminare le misure restrittive adottate a norma dell', paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell', paragrafo 1, lettera a), punto iii), il Consiglio tiene conto, ove opportuno, se le persone in questione sono oggetto o meno di procedimenti giudiziari in relazione ai comportamenti per i quali sono state inserite nell'elenco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:1277:oj#art-9