Art. 2 · Subdelega del potere di adottare decisioni relative a un’interruzione immediata dell’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro

Art. 2

Subdelega del potere di adottare decisioni relative a un’interruzione immediata dell’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro

In vigore dal 27 lug 2021
Subdelega del potere di adottare decisioni relative a un’interruzione immediata dell’attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro Il Comitato esecutivo subdelega il potere di adottare decisioni per richiedere al fabbricante accreditato di interrompere con effetto immediato la pertinente attività inerente agli elementi di sicurezza dell’euro, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/637 (BCE/2020/24), a due membri del personale della direzione Banconote autorizzati a svolgere ispezioni ai sensi dell’articolo 11 di tale decisione.
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