Art. 1
In vigore dal 22 lug 2021
La decisione di esecuzione (UE) 2017/253 è così modificata:
1)
all'articolo 2 bis, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«È istituita nell'ambito del SARR una piattaforma per lo scambio sicuro dei dati PLF dei passeggeri infetti e delle persone esposte (“piattaforma di scambio PLF”), al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2 da parte delle autorità competenti del SARR e a integrazione della funzione di messaggistica selettiva presente in tale sistema.»;
2)
l'articolo 2 ter è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Quando notificano un allarme nella piattaforma di scambio PLF, le autorità competenti del SARR dello Stato membro in cui è identificato il passeggero infetto trasmettono alle autorità competenti del SARR dello Stato membro di partenza iniziale o di residenza del passeggero infetto, se il luogo di residenza è diverso dal luogo di partenza iniziale, o allo Stato membro dell'ultima partenza del passeggero infetto, se lo Stato membro richiede la compilazione di un PLF solo per l'ultima tratta di un viaggio, i seguenti dati PLF:»;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«1 bis. Mediante la piattaforma di scambio PLF, le autorità competenti del SARR trasmettono inoltre i dati PLF di cui al paragrafo 1 relativi alle persone esposte alle autorità competenti del SARR dello Stato membro di partenza iniziale o di residenza di tali persone, o allo Stato membro dell'ultima partenza del passeggero infetto, se lo Stato membro richiede la compilazione di un PLF solo per l'ultima tratta di un viaggio, a condizione che tali dati siano stati raccolti nel contesto delle misure di tracciamento dei contatti adottate a seguito dell'identificazione di un passeggero infetto e a condizione che la trasmissione di tali dati sia necessaria ai fini del tracciamento dei contatti.
1 ter. Le autorità competenti del SARR che trasmettono i dati di cui ai paragrafi 1 e 1 bis indicano se tali dati si riferiscono a un passeggero infetto o a una persona esposta.»;
c)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le autorità competenti del SARR dello Stato membro di partenza iniziale o dell'ultima partenza del passeggero infetto o della persona esposta possono trasmettere i dati PLF ricevuti a uno Stato membro di partenza diverso da quello dichiarato nel PLF come Stato membro di partenza nel caso in cui dispongano di informazioni supplementari indicanti lo Stato membro che dovrebbe effettuare il tracciamento dei contatti.»;
d)
il paragrafo 3 è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Se necessario per identificare le persone esposte, quando notificano un allarme nella piattaforma di scambio PLF le autorità competenti del SARR dello Stato membro in cui è identificato il passeggero infetto trasmettono alle autorità competenti del SARR di tutti gli Stati membri, in relazione a ciascuna tratta disponibile del viaggio di tale passeggero, i seguenti dati PLF:»;
ii)
le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
luogo di partenza di ciascun trasporto interessato, a meno che non sia possibile risalire a tale luogo mediante le informazioni di cui alla lettera e);
b)
luogo di arrivo di ciascun trasporto interessato, a meno che non sia possibile risalire a tale luogo mediante le informazioni di cui alla lettera e);»;
iii)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
orario di partenza di ciascun trasporto interessato, a meno che non sia possibile risalire a tale orario mediante le informazioni di cui alla lettera e).»;
e)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Qualora il sistema PLF nazionale di uno Stato membro sia temporaneamente indisponibile, nel periodo di indisponibilità temporanea le autorità competenti del SARR dello Stato membro che ha raccolto i dati personali di cui ai paragrafi 1, 3 e 5 provenienti dai vettori di trasporto, dal passeggero infetto o dalla persona esposta sulla base del diritto nazionale possono trasmettere tali dati mediante la piattaforma di scambio PLF ai fini del tracciamento dei contatti.»;
3)
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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