Art. 2
Approvazione del sostegno alle azioni nell’ambito della misura di assistenza
In vigore dal 22 lug 2021
Approvazione del sostegno alle azioni nell’ambito della misura di assistenza
1. A norma dell’articolo 59, paragrafo 7, della decisione (PESC) 2021/509, il sostegno a qualsiasi azione intrapresa nell’ambito della misura di assistenza fa seguito a una richiesta della Commissione dell’UA in qualità di beneficiario della misura di assistenza («beneficiario»).
2. A seguito della richiesta di cui al paragrafo 1, l’alto rappresentante, previa consultazione dell’amministratore delle misure di assistenza nominato ai sensi della decisione (PESC) 2021/509 («amministratore delle misure di assistenza») per quanto riguarda le questioni relative all’esecuzione finanziaria, presenta al CPS, per esame e approvazione, una raccomandazione in cui illustra il sostegno proposto, compreso il suo bilancio, l’entità o le entità selezionate tra quelle elencate all’, paragrafo 2, della presente decisione per l’attuazione del sostengo proposto, e valutazioni relative alla sensibilità del conflitto e analisi del rischio, nonché le misure di monitoraggio e controllo di cui all’ della presente decisione, se del caso.
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