Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 lug 2021
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Scambio di informazioni in ambito GAI» (gruppo IXIM), fatti salvi eventuali orientamenti che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione. La Commissione riferisce al Consiglio, sia periodicamente sia ogni volta che il Consiglio glielo richieda, in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati. Se del caso, o su richiesta del Consiglio, la Commissione redige una relazione scritta.
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