Art. 2
In vigore dal 19 lug 2021
La decisione (PESC) 2020/1135 è così modificata:
1)
all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2021 al 31 agosto 2023 è pari a 6 600 000 EUR.»;
2)
all’articolo 14, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2023.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2021:1194:oj#art-2